Appunti sul Diritto d’Autore (e sul Prezzo dell’Opera)

Avvertenza: chi conosce l’argomento e quello che dicono i regolamenti e le leggi, può saltare le citazioni e dare uno sguardo soltanto alle osservazioni.
Indagare la questione del diritto d’autore richiede competenza e professionalità e avventurarsi nei meandri delle leggi e dei regolamenti è cosa che esige una preparazione che sicuramente non ho. Non mi manca, però, la curiosità e la voglia di capire come da tale questione e soprattutto dalle modalità con cui è stata ed è affrontata – dal legislatore e da esperti di varia estrazione – possa ricavarsi un metodo (oggettivo?) di individuazione del prezzo di un’opera. Nel caso specifico, per cercare di ampliare i ragionamenti già affrontati nel mio lavoro (per trovare conferme, per individuare smentite, per aggiungere ulteriori elementi), la mia attenzione è sui quotidiani online e, quindi, per opera, intendo l’articolo, il contenuto informativo online.

Per iniziare a capire un po’ meglio come stanno le cose ho, nell’ordine:

  1. Completato la lettura del libro/manuale di Sara Basciani, Dalla carta ai bit – La svolta digitale nell’editoria
  2. Cercato gli articoli funzionali alla mia ricerca, nella legge sul diritto d’Autore
  3. Guardato il regolamento AGCOM sulla tutela del diritto d’Autore sulle “Reti di comunicazione elettronica”, che ha suscitato diverse critiche (io mi sono fatto bastare quella ragionata di Luca De Biase)

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Dalla carta ai bit – Il libro di Sara Basciani (per la verità incentrato sull’editoria libraria, non su quella dei quotidiani) mi è servito per entrare in argomento. Il Capitolo dedicato al diritto d’Autore mi ha molto interessato: ho trovato una accessibile spiegazione del mondo dei Creative Commons e spiegato in dettaglio il ragionamento che lega l’editoria delle opere scritte a quelle delle opere musicali.

I primi passi per la costruzione di un mercato legale della musica online furono compiuti da Apple. Nel 2001 venne presentato l’iPod […] Per coronare il successo di questa operazione, Apple iniziò una lunga trattativa con le maggiori case discografiche per convincerle della necessità di vendere musica online. Finalmente nel 2003 venne inaugurato l’iTunes Music Store , un negozio aperto solo su internet che proponeva al pubblico ben 200.000 brani dal repertorio di tutte e cinque le major al prezzo standard di 9,99 dollari per album e 0,99 centesimi per ogni brano.

Un cartello insomma. Se il mondo della musica online è precursore, è un po’ come dire che, per le testate giornalistiche online, dovrà esserci un prezzo unico. E, in effetti, la mia proposta è proprio questa: due centesimi a notizia (valore confrontabile con i 99 centesimi dei brani musicali) purché ci sia qualità (1).

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Legge sul Diritto d'Autore

Legge sul diritto d’Autore – una legge di dimensioni bibliche che merita ulteriori letture. Io ho cercato di fare più attenzione agli articoli che potevano aiutare nel mio ambito di indagine.

Art. 130
Il compenso spettante all’autore è costituito da una partecipazione, calcolata, salvo patto in contrario, in base ad una percentuale sul prezzo di copertina degli esemplari venduti. Tuttavia il compenso può essere rappresentato da una somma a stralcio per le edizioni di:
dizionari, enciclopedie, antologie, ed altre opere in collaborazione;
traduzioni, articoli di giornali o di riviste;
discorsi o conferenze;
opere scientifiche;
lavori di cartografia;
opere musicali o drammatico-musicali;
opere delle arti figurative.

Nei contratti a partecipazione l’editore è obbligato a rendere conto annualmente delle copie vendute.

Art. 131
Nel contratto di edizione il prezzo di copertina è fissato dall’editore, previo tempestivo avviso all’autore. Questi può opporsi al prezzo fissato o modificato dall’editore se sia tale da pregiudicare gravemente i suoi interessi e la diffusione dell’opera.

Art. 182-bis
1. All’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni ed alla Società italiana degli autori ed editori (SIAE) è attribuita, nell’ambito delle rispettive competenze previste dalla legge, al fine di prevenire ed accertare le violazioni della presente legge, la vigilanza:
a) sull’attività di riproduzione e duplicazione con qualsiasi procedimento, su supporto audiovisivo, fonografico e qualsiasi altro supporto nonché su impianti di utilizzazione in pubblico, via etere e via cavo, nonché sull’attività di diffusione radiotelevisiva con qualsiasi mezzo effettuata;
[…]
2. La SIAE, nei limiti dei propri compiti istituzionali, si coordina, a norma del comma 1, con l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni.
3. Per lo svolgimento dei compiti indicati nel camma 1, l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni può conferire funzioni ispettive a propri funzionari ed agire in coordinamento con gli ispettori della SIAE. […]

Art. 190
E’ istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri un comitato consultivo permanente per il diritto di autore.
Il comitato provvede allo studio delle materie attinenti al diritto di autore o ad esso connesse e da pareri sulle questioni relative quando ne sia richiesto dal Presidente del Consiglio dei Ministri o quando sia prescritto da speciali disposizioni.
Il Comitato esperisce il tentativo di conciliazione di cui all’articolo 71-quinquies, comma 4.

Art. 191
Il comitato è composto:
a) di un presidente designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
b) dei vice presidenti delle associazioni delle categorie interessate;
[…]

Qualche indicazione è possibile ricavarla: il compenso va dato all’Autore anche in ragione degli esemplari venduti (certo, il riferimento non è ai quotidiani, ma qui è chiaro che l’autore va pagato e, quindi, pagato deve essere anche l’articolo online che ha scritto); l’Autore, inoltre, avrebbe titolo a definire il prezzo della sua opera (anche qui non si parla di quotidiani ma la logica può a mio avviso essere presa in considerazione in generale). La SIAE, l’AGCOM e il Comitato istituito secondo l’Art. 190 dovrebbero monitorare anche gli aspetti riguardanti l’Editoria (dei quotidiani) online (succede già? quali sono le categorie interessate? Oltre a quelle che rappresentano gli autori, ci sono quelle che rappresentano i consumatori/Cittadini?)

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Regolamento AGCOM – non essendoci nulla da aggiungere alle critiche di Luca De Biase, mi sono soffermato solo su un aspetto.

Articolo 4
Comitato per lo sviluppo e la tutela dell’offerta legale di opere digitali
1. È istituito il Comitato per lo sviluppo e la tutela dell’offerta legale di opere digitali. Il Comitato è presieduto dal Segretario generale dell’Autorità o da un suo delegato ed è composto dai seguenti soggetti che partecipano alle riunioni senza oneri a carico dell’Autorità:
a) un rappresentante per ciascuna delle principali associazioni di settore delle seguenti categorie: consumatori, autori, editori, produttori, distributori, fornitori di servizi di media, prestatori di servizi della società dell’informazione;
b) un rappresentante per ciascuno dei seguenti organismi: Società italiana degli autori ed editori (SIAE), Comitato consultivo permanente per il diritto d’autore presso il Ministero per i beni e le attività culturali, Comitato tecnico contro la pirateria digitale e multimediale istituito presso il Dipartimento per l’informazione e l’editoria della Presidenza del Consiglio dei ministri, Polizia postale e delle comunicazioni, Nucleo speciale per la radiodiffusione e l’editoria della Guardia di finanza, Sezioni specializzate in materia di proprietà industriale ed intellettuale di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, come modificato dalla legge 24 marzo 2012, n. 27;
c) rappresentanti dell’Autorità.
2. Il Comitato, anche avvalendosi della collaborazione a titolo gratuito di centri di ricerca, incoraggia il raggiungimento di intese tra le categorie di cui al comma 1, lettera a), con riferimento, tra l’altro, ai seguenti temi:
a) la semplificazione della filiera di distribuzione di opere digitali al fine di favorire l’accesso alle stesse, anche attraverso strumenti quali le finestre di distribuzione e gli accordi di licenza sviluppati ad hoc per la diffusione di opere digitali, ferma restando la libera negoziazione tra le parti;
b) l’adozione di codici di condotta da parte dei soggetti di cui all’articolo 1, lettere f), g) e h) [“prestatore di servizi”, “gestore del sito internet” e “gestore della pagina internet”], anche con riferimento a strumenti di contrasto, elaborati in collaborazione con i prestatori di servizi di pagamento, fondati sull’analisi delle transazioni economiche e dei modelli di business che consentono il finanziamento dell’offerta di contenuti in violazione del diritto d’autore.
3. Il Comitato, anche in collaborazione con altri soggetti pubblici o privati, cura:
a) la promozione di misure di educazione alla legalità nella fruizione di opere digitali, anche attraverso l’adozione di procedure di reindirizzamento automatico temporaneo ad apposite pagine internet a ciò dedicate;
b) la predisposizione di misure volte a sostenere lo sviluppo delle opere digitali, a rimuovere le barriere esistenti e a promuovere iniziative commerciali di ampia fruibilità;
c) il monitoraggio dello sviluppo dell’offerta legale di opere digitali;
d) il monitoraggio dell’applicazione del presente regolamento, anche con riferimento alle modalità di esecuzione dei provvedimenti dell’Autorità;
e) la formulazione di ipotesi di adeguamento del presente regolamento in relazione all’innovazione tecnologica e all’evoluzione dei mercati.
4. Il Comitato si avvale di una segreteria tecnica costituita all’interno della Direzione.

Quello che (tra le altre cose) manca è un (chiaro) riferimento a politiche di sensibilizzazione dell’opinione pubblica alla necessità di riconoscimento economico agli autori. Perché qui il problema non è eliminare la barriera tecnologica all’aquisto. E’ fin troppo scontato che, senza un nuovo paradigma culturale, non c’è interfaccia che tenga!

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Ci sono altri ulteriori riferimenti che possono aiutarci nella ricerca del prezzo equo per articolo online? Ci sono studi che possono confutare, confermare, modificare le conclusioni del mio lavoro?

(1) I due centesimi sono quelli che, secondo la teoria che ho elaborato, devono essere riconosciuti dallo Stato al cittadino su base giornaliera per l’acquisto di un articolo online; Tale politica del “prezzo unico” non nega però il mercato concorrenziale: ciascuna testata, nell’ecosistema che immagino, può applicare un prezzo diverso.

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